Come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08, la formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro.
L'art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori.
La durata dei corsi, secondo l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori, varia in base al settore di appartenenza dell’azienda:
Secondo l’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 la classificazione si base sui codici ATECO 2007.
Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (durata 4h)
Formazione specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nelle attività d’ufficio classe di rischio basso (durata 4h)
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Accordo del 21 dicembre 2011 rep. 221/CSR tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Accordo del 07 luglio 2016 rep. 128/CSR tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
I contenuti della formazione sono erogati di un piattaforma di e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare i seguenti elementi:
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